Leggi federiciane a favore delle donne

 

Il Duecento conobbe un’eccezionale figura d’imperatore,  l’ ultimo di casa sveva a reggere le sorti dell’impero universale, dagli affascinanti poliedrici aspetti, dai contemporanei celebrato ed acclamato “stupor mondi”: Federico II.
Poeta, filosofo, dotto, guerriero, osservatore attento dei fenomeni naturali, uomo di stato di fortissima tempra, attuatore di una politica tesa a limitare diritti e privilegi di chiese e  di ecclesiastici, di signori feudali e di comuni cittadini, creatore di uno stato che superò le basi feudali su cui si reggevano tanti stati europei, fu anche legislatore, promulgando a Melfi, nel 1231, le Costituzioni, raccolte nel Liber Constitutionum Regni Siciliane, impropriamente chiamato Liber Augustalis, definito “il più grande monumento legislativo laico dell’età di mezzo, non solo in Italia, ma anche in Europa,” testo rimasto in vigore fino agli inizi dell’Ottocento, in cui emanò anche delle leggi, che poi non sempre trovarono applicazione, a favore delle donne, di tutte indistintamente, monache, maritate, vedove, prostitute, rivelandosi, anche in questo campo, ed in tempi in cui di certo la donna era assoggettata all’uomo, sovrano illuminato.
Le leggi federiciane tutelavano la dignità femminile (considerata, similmente all’uomo, maggiorenne a diciotto anni… li minori son quelli che non hanno deceocto anni tanto li mascoli quanto le femine excepto li francesi che in quindece anni se iudicano de età perfecta", II 42), punendo con la morte l’uomo che usava violenza alla donna, stupratore, rapitore o truffatore che fosse (scagliandosi pure contro il matrimonio riparatore, ancora fino in tempi recenti diffuso in Sicilia), proteggendola anche laddove i suoi provvedimenti sembravano feroci: ad esempio in caso di adulterio, la pena prevista era la morte, ma Federico II "limitò" il castigo al taglio del naso o alla fustigazione.
Da un’epitome  del "Liber Augustalis” in volgare, quattrocentesca, ritrovata, curata e trascritta dal prof. Domenico Maffei, possiamo apprendere alcuni importanti provvedimenti in difesa delle donne.

 

Del rapto de le moniale

SI QUIS RAPERE. Comanda lo Imperatore che si alcuno furasse una monaca, anchora che non sia velata, deve essere privato de la vita" (I 20).

 

De la violentia facta a meretrice

OMNES NOSTRO REgimini. Comanda lo Imperatore che nullo sforze la meretrice a la sua voluntà, et si contrafarà sia privato del capo. Però questo è vero si se lamenterà infra octo giorni, altramente non pare li sia facta forza, excepto se in quilli octo giorni non stesse in sua libertà. (I 21).

 

CAPITALEM. Comanda lo Imperatore che si alcuno stuprasse o furasse una vergine, vidua, sposa o maritata, overo si alcuno nascondesse lo rapitore, deve essere privato del capo, cessante quella antiqua consuetudine che voleva che, si lo rapitore la pigliasse per mogliere, non fusse tenuto ad alcuna pena. (I 22. I).

 

Se alchuno non succorre a la dona cridante.

QUICUNQUE. Comanda lo Imperatore che se alcuno audisse cridare qualche femina la debia succorrere, excepto se fusse sordo overo zoppo, et si facesse lo contrario se debia componere con la corte in quattro augustali. (I 23).

 

Del dare li advocati a li pupilli

LEGE PRAESENTI. Dice lo Imperatore che li pupilli, vidue et orphani, poveri et debile persone deveno havere advocato da la corte et le spese necessarie in lo iudicio, et de li pupilli intendate però si sono poveri.( I 34)

 

MULIERES. Comanda lo Imperatore che le donne non possano né debiano per causa che sia comparere in corte de li officiali, excepto si non avessero mariti o persona coniuncta overo se fussero molto povere. (I 104.2).

De li adulterii et ruffianicii

LEGUM. Comanda lo Imperatore che si alcuno fusse pigliato in adulterio non deve essere occiso, ma tutti li boni soi son confiscati si non have figlioli legittimi. Item dice che lo marito non la deve uccidere ma li deve tagliare lo naso et, si questo non volesse fare, deve essere fustigata. (III 74).

Francesca Santucci

 

Fonti

Folco Zanobini, Il presente della memoria, vol. I, Bulgarini,  Firenze, 1990.

D. Maffei, Un'epitome in volgare del "Liber Augustalis ", Laterza, Bari, 1995.